Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Dlgs 33/2013, Art. 26, c. 1, 2 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone fisiche ed enti pubblici e privati. 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali sono determinati, ai sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni  stesse devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi, sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Dlgs 33/2013, Art. 27, c. 1, 2 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 
1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: 
  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o il nome di altro soggetto beneficiario; 
  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; 
  c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; 
  d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 
  e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; 
  f) il link al progetto selezionato e  al  curriculum  del  soggetto incaricato. 
2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e  secondo  modalita'  di facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne  consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione. 
  
